(massima n. 1)
La apposizione, sul libretto di circolazione, della falsa impronta della Motorizzazione civile, volta a far apparire adempiute le formalitą di revisione integra i reati di cui agli artt. 476, 482 e 469 c.p. e non anche la fattispecie di cui all'art. 80 comma diciassettesimo D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, riguardante la mera esibizione agli organi competenti di una falsa revisione, ossia l'uso di un atto falso.