(massima n. 1)
In tema di immigrazione clandestina, nella previsione di cui all'art. 12, comma primo, D.L.vo n. 286 del 1998 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), l'inciso «salvo che il fatto non costituisca più grave reato» presuppone, perché operi il meccanismo dell'assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo interesse. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 12 D.L.vo n. 286 del 1998 non può essere assorbito dal più grave reato di falso, in quanto il primo sanziona il compimento di attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in difetto dei presupposti di legge, mentre il falso in atto pubblico è reato contro la fede pubblica.