(massima n. 1)
Integra solo la condotta di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e non anche quella di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), la condotta del pubblico ufficiale che, in qualitą di vigile urbano, compili, in distinte occasioni, verbali di contravvenzione, contenenti attestazioni ideologicamente false, in quanto il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d'ufficio desumibile dalla esplicita riserva «salvo che il fatto non costituisca pił grave reato» contenuta anche nella nuova formulazione dell'art. 323 c.p., dovuta alla legge n. 234 del 1997 implica che, qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico, solo di tale reato l'agente deve rispondere e non anche dell'abuso d'ufficio, da considerare assorbito nell'altro, a nulla rilevando, in contrario, la diversitą dei beni giuridici protetti dalle due norme incriminatrici.