(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 479 c.p. (falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico) — e non quello di cui all'art. 480 c.p. (falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative), la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di ispettore del lavoro, attesti falsamente in verbali della USL di avere effettuato ispezioni presso la sede di alcune ditte, considerato che tali verbali hanno natura di atto pubblico, in quanto attestano attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale o comprovano atti o fatti che abbiano luogo alla sua presenza e che, come tali, non rientrano nella nozione di certificato amministrativo, comprensiva di attività originali di verità o di scienza.