(massima n. 1)
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico — e non quello di falsità ideologica commessa dal P.U. in certificati o in autorizzazioni amministrative — la condotta di colui che, nella qualità di funzionario della ex USL, attesta falsamente, in una relazione inviata al Sindaco del Comune di pertinenza, di avere eseguito un sopralluogo presso il locale impianto fognario e di averne constatato la totale inefficienza, considerato che la falsa attestazione ha per oggetto un atto pubblico — non già un certificato amministrativo — ed, a tal fine, non ha rilievo la sua natura di atto interno inserito in un determinato iter procedurale, posto che può rivestire natura di atto pubblico allorché abbia rilevanza giuridica.