(massima n. 1)
Integra il delitto di falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico e non quello di cui all'art. 480 c.p. (falso ideologico in autorizzazioni amministrative ) la condotta dell'assistente dell'ufficio sanitario locale, il quale formi falsi libretti di idoneità sanitari destinati a marittimi in procinto di imbarcarsi, apponendovi le firme contraffatte dei medici e attestando falsamente la sottoposizione dei richiedenti alla visita medica e agli esami clinici preordinati al rilascio del medesimo libretto, considerato che l'autorità sanitaria competente al rilascio, in tal caso, non si limita a riprodurre attestazioni già documentate ma compie un'autonoma valutazione sullo stato di salute del richiedente ; né assume rilievo, ai fini dell'esclusione dell'integrazione del delitto in questione, il fatto che il soggetto attivo non rivesta la qualità di funzionario ma quella di semplice assistente, in quanto, ai sensi del novellato disposto di cui all'art. 357 c.p., ciò che rileva è lo svolgimento in concreto della pubblica funzione, prescindendo dal rapporto di dipendenza del soggetto con l'ente pubblico e dalle sue caratteristiche. (Nella fattispecie il soggetto agente era addetto all'ufficio competente al rilascio del libretto sanitario con funzioni di compilatore materiale dei libretti e spesso di dirigente in assenza del titolare ).