(massima n. 1)
Il verbale delle commissioni di esami di Stato, sono da considerarsi atti pubblici, in quanto in essi i pubblici ufficiali componenti della commissione attestano la veritā di atti da loro compiuti, o in loro presenza avvenuti. Per tali ragioni, la dichiarazione con la quale il componente di una commissione di esame di maturitā falsamente attesti fatti di cui l'atto č destinato a provare la veritā, integra il reato p.p. dell'art. 479 c.p. (Nella specie l'imputato aveva, contrariamente al vero, dichiarato di non aver impartito lezioni private ai candidati esaminandi).