(massima n. 1)
Le iscrizioni anagrafiche non sono rappresentative di una mera dichiarazione di volontà, ma hanno invece natura di attestazioni, dovendo considerarsi comprese nella categoria delle registrazioni, posto che consistono nell'annotazione in registri conservati in pubblici uffici di notizie concernenti fatti desunti da dichiarazioni degli interessati e da accertamenti della pubblica autorità. Più precisamente, le iscrizioni documentano la residenza anagrafica degli interessati, quale risulta accertata, indipendentemente dalla sua coincidenza con quella effettiva, sulla base delle loro dichiarazioni e dei controlli degli organi comunali o anche eventualmente sulla base delle sole indagini disposte di ufficio. L'attestazione, inoltre, anche se materialmente eseguita da altri, è un atto del sindaco, appunto perché egli è l'organo che, in quanto ufficiale dell'anagrafe, è obbligato a provvedere alla regolare formazione e tenuta dei registri della popolazione. (La Cassazione ha altresì evidenziato la natura di atti pubblici degli atti anagrafici in virtù del disposto dell'art. 1 legge n. 1228 del 1954 e, con riferimento al caso di specie, ha sostenuto che rettamente i giudici di merito avevano ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 479 c.p. un sindaco che aveva disposto, con propri ordini, la materiale esecuzione di iscrizioni anagrafiche false).