(massima n. 1)
Commette il delitto di falso ideologico, punito dall'art. 479 c.p., il pubblico funzionario incaricato della registrazione degli atti che, violando il disposto degli artt. 16 e 52 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro), in presenza di richiesta di registrazione di un atto non accompagnata dal pagamento dell'imposta, poi versata il giorno successivo, esegua la registrazione con la data del giorno prima di quello del pagamento dell'imposta. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha rilevato che in forza delle disposizioni sull'imposta di registro — la cui disciplina è rimasta sostanzialmente invariata anche nel T.U. approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — il momento perfezionativo della registrazione dell'atto coincide con quello del pagamento dell'imposta, di tal che, nel caso in cui la relativa richiesta non venga accompagnata dal pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, la registrazione non può essere effettuata, ed ha evidenziato altresì, con riferimento al caso di specie in cui venivano in rilievo atti rogati da un notaio, che il comportamento dell'incaricato della registrazione aveva leso oltre alla fede pubblica, anche la veridicità della registrazione, con compromissione della pretesa fiscale dello Stato in ordine alle sanzioni e soprattasse conseguenti a ritardo da parte del notaio nella registrazione degli atti).