(massima n. 2)
La rilevazione dell'orario di lavoro dei medici dipendenti da enti pubblici, quando avviene a mezzo di indicazioni fornite dagli stessi interessati, dà luogo al sorgere di atti pubblici, in quanto redatti dal pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, i quali, anche se marginali rispetto alle tipiche mansioni sanitarie, sono diretti a documentare l'attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale, nel suo aspetto temporale, e sono volti alla produzione di effetti giuridici, a nulla rilevando che si tratti di atti la cui efficacia probatoria si esaurisca nell'ambito della stessa amministrazione (cosiddetto atto interno). (Fattispecie in tema di falsità ideologica in atti pubblici).