(massima n. 1)
È configurabile il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) a carico del notaio che consapevolmente ometta di indagare la reale volontà delle parti che compiono un atto di disposizione. Ciò perché l'art. 47, comma 3 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 impone siffatta indagine, quale indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione poi effettuata dal notaio, indipendentemente dalla menzione che questi faccia nell'atto dell'indagine stessa. (Fattispecie nella quale una persona novantenne aveva stipulato la cessione di quota ereditaria, essendo convinta di prestare il consenso per una fideiussione).