(massima n. 1)
In tema di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, poiché l'accertamento del contenuto della attestazione, riguarda non solo la formulazione espressa (a volte «neutra» a volte «ambigua») ma anche i suoi presupposti necessari, e cioè le c.d. attestazioni implicite, quando una determinata attività del P.U., non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il notaio falsamente attesti che il soggetto stipulante possiede i requisiti di legge in termini di capacità mentale è configurabile il delitto di falsità ideologica non con riferimento a questa dichiarazione, ma all'implicita attestazione, non rispondente al vero, di avere preventivamente svolto un'attività di accertamento o di controllo con le modalità previste dalla legge.