(massima n. 1)
Il pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni forma uno o più atti falsi, utilizzando, a tale scopo, mezzi della pubblica amministrazione (materiale cartaceo, stampante, sigillo) risponde del solo delitto di falsità in atto pubblico perché il nucleo essenziale della sua condotta si esaurisce in ciò. Non è configurabile anche il delitto di peculato, in relazione al materiale e agli strumenti di cui illecitamente si è servito, difettando, a quest'ultimo proposito, o gli estremi dell'appropriazione, intesa come sottrazione della cosa alla possibilità di godimento e di disposizione da parte della stessa pubblica amministrazione, o l'oggetto stesso della appropriazione, a causa della totale mancanza o della estrema esiguità del valore della cosa.