(massima n. 1)
Configura il reato ex art. 479 c.p. la realizzazione di opere pubbliche difformi da quelle indicate nella descrizione di «stato di avanzamento dei lavori», il quale riveste natura di atto pubblico, anche qualora si sia agito nella convinzione che la variante relativa alle opere difformi sarebbe stata approvata ed anche qualora si sia provveduto alla contabilizzazione degli importi relativi allo stato di avanzamento in «partita provvisoria». (Nel caso di specie la Corte ha rigettato i ricorsi degli imputati, direttori dei lavori di un complesso sportivo comunale polivalente, i quali procedevano alla realizzazione dei lavori contemplati in un progetto di variante da loro presentato e successivamente rigettato dal Coreco, omettendo di provvedere ad alcune opere previste nell'originario progetto).