(massima n. 1)
La falsa dichiarazione resa dal privato al funzionario doganale, in relazione alla merce trasportata, configura il reato di falso ideologico di cui agli artt. 48 e 479 c.p., non solo nell'ipotesi in cui sia stata omessa l'ispezione, ma anche nel caso in cui il funzionario abbia proceduto ad una visita parziale delle merci, a seguito della quale abbia rilasciato la dichiarazione di conformitą in relazione alla merce non ispezionata e risultata, successivamente, non conforme al dichiarato, trattandosi di una condotta diretta a provocare il rilascio di una falsa attestazione del pubblico ufficiale, in conseguenza dell'induzione in errore provocata dalla falsa dichiarazione dell'interessato.