(massima n. 1)
La sottoscrizione, da parte del dirigente di un ufficio pubblico (nella specie Conservatoria del Registro Archivio Notarile), dei fogli di presenza dei dipendenti, effettuata in assenza di un effettivo controllo del personale in ufficio, non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), posto che il momento perfezionativo dell'atto pubblico costituito dal foglio di presenza coincide con la sottoscrizione dell'interessato, il quale autocertifica un fatto produttivo di effetti giuridici rilevanti, sul versante sia dei rapporti interni che di quelli esterni, mentre non sussiste alcun obbligo di controllo, positivamente sancito, che gravi sul dirigente in ordine all'apposizione della firma dei dipendenti in sua presenza, con la conseguenza che egli si limita ad una mera attestazione della regolaritā estrinseca dell'atto, assolvendo cosė ad un onere procedimentale che č presupposto ai fini della liquidazione delle competenze retributive.