(massima n. 1)
L'attestazione di invalidità civile totale o di una sua percentuale che non sia rispondente alla realtà, ove non fondata su un metodo di accertamento scientifico incontroverso, costituisce condotta rilevante come falsità ideologica in atto pubblico, in quanto l'atto in questione opera una qualificazione rilevante nei rapporti giuridici ed è perciò vincolato a parametri al cui rispetto è ancorata la tutela della pubblica fede. (Fattispecie nella quale la Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile aveva attestato un grado di riduzione permanente della invalidità superiore a quello poi risultato effettivo, senza previa analisi strumentale e supporto documentale sanitario ossia senza aver fatto riferimento a parametri di legge o ad una prassi clinica incontroversa, cosicché la Corte ha affermato che i responsabili di tale scelta avevano accettato il rischio di non rispondenza al vero di quanto attestato).