(massima n. 1)
In tema di falsitą documentali, il pubblico dipendente che chieda il rimborso delle spese di missione non agisce neppure indirettamente per conto della P.A., ma opera come mero soggetto privato del rapporto contrattuale che lo lega all'amministrazione di appartenenza; ne deriva che, in tal caso, egli non esprime la volontą o la conoscenza della P.A. ma rappresenta esclusivamente un proprio interesse privato, senza attestare alcunché in ordine all'attivitą della P.A., e, quindi, non redige un atto pubblico ma un atto privato, con la conseguenza che non rientra nell'area del falso punibile la condotta del pubblico dipendente che, avendo effettivamente compiuto una missione fuori sede, chieda il rimborso delle spese in misura superiore a quelle sostenute.