(massima n. 1)
È configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico nella condotta di un sottufficiale della Guardia di finanza che, in calce all'inventario fornito dalla ditta in sede di verifica fiscale, attesti, falsamente, l'avvenuta distruzione della merce, in quanto si tratta di attestazione fidefaciente, proveniente da un pubblico ufficiale ed attestante un fatto avvenuto sotto la diretta percezione, o del quale si certifica, comunque, l'avvenuta realizzazione: di conseguenza, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.