(massima n. 1)
In materia di reati elettorali, la condotta del pubblico ufficiale (nella specie cancelliere presso il locale tribunale) che attesti falsamente l'autenticitā delle firme contenute nella presentazione della lista dei candidati per le elezioni provinciali, integra il reato derubricato in contravvenzione dall'art. 1 della L. n. 61 del 2004 previsto dall'art. 90 del D.P.R. n. 570 del 1960, che sanziona le ipotesi di falso concernenti le sottoscrizioni delle liste elettorali e delle candidature con riguardo alle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, a cui rinvia l'art. 8, comma secondo, L. n. 122 del 1951, relativo all'elezione del Consiglio provinciale; pertanto, non č applicabile a tale condotta la disciplina codicistica, nella specie l'art. 479 c.p.