(massima n. 1)
La relazione di servizio dell'agente di polizia giudiziaria (nella specie, un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza) č atto pubblico fidefaciente pur quando č redatta in riferimento ad un episodio accaduto fuori dell'orario di servizio, sicché eventuali falsitā del contenuto sono penalmente rilevanti senza che possa essere invocato, quale esimente, la regola del nemo tenetur se detegere per avere l'autore attestato il falso, al fine di non fare emergere la sua penale responsabilitā in riferimento all'episodio oggetto della relazione di servizio.