(massima n. 1)
Integra il reato di falsitā ideologica commessa dal p.u. in atto pubblico (art. 479 c.p.) e non quello di falsitā ideologica commessa dal p.u. in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.) la condotta del medico di base che rediga una proposta di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un paziente del quale attesti falsamente l'alterazione psichica, senza sottoporlo a visita, considerato che il provvedimento che dispone il t.s.o. di un infermo di mente č adottato dal sindaco su proposta motivata di un medico, convalidata da un altro medico della struttura sanitaria pubblica, che si inserisce nell'attivitā della P.A. disciplinata dalla legge n. 180 del 1978 quale atto di impulso di natura costrittiva (derivando da esso l'obbligatoria soggezione del paziente ad ulteriori visite) di un procedimento amministrativo.