(massima n. 1)
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione (artt. 48 e 479 c.p.) e non quello di falsitą ideologica in certificati per induzione (artt. 480 c.p.) la condotta di colui che dichiari falsamente l'avvenuta prestazione di giornate lavorative necessarie per beneficiare di prestazioni previdenziali, in quanto gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, previsti dalla L. n. 264 del 1949, da compilarsi a cura della commissione comunale per la manodopera agricola, sono atti pubblici che si distinguono dai certificati amministrativi poiché costituiscono documentazione di attivitą compiuta dal pubblico ufficiale alla quale la legge attribuisce valore costitutivo di diritti e di obblighi. (Nella specie, la Corte ha rilevato che dalla iscrizione in detti elenchi, che postula la verifica di determinate condizioni, deriva per gli iscritti il diritto a beneficiare di tutta la previdenza ed assistenza prevista dalle relative norme in materia di assegni familiari, assistenza sanitaria, indennitą di disoccupazione e analoghe provvidenze).