(massima n. 1)
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la dichiarazione del notaio di avere raggiunto la certezza in ordine all'identità della persona comparsa, qualora tale dichiarazione, in assenza di una compiuta attività di controllo degli elementi di riscontro dell'identità personale, sia basata esclusivamente sull'esibizione di un documento di identità apparentemente genuino e successivamente rivelatosi falso. (In motivazione, la S.C. ha altresì osservato che l'accertamento del notaio non può essere fondato sulle mere garanzie fornite, in ordine all'identità della persona comparsa, dalle altre persone interessate all'atto).