(massima n. 1)
Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del notaio che, nell'atto di ricevere un testamento in forma pubblica - atto solenne, caratterizzato da massimo rigore pubblicistico, che postula la piena capacità del testatore di esprimere la sua volontà e di comprendere successivamente la lettura della scheda testamentaria predisposta dal notaio per controllarne la corrispondenza alla propria effettiva volontà - attesti di avere ricevuto dichiarazioni di ultima volontà liberamente e spontaneamente espresse dal testatore che, invece, versi in stato di grave semincoscienza per il suo stato di salute (nella specie, coma diabetico) attribuendo la mancata sottoscrizione dell'atto a grave debolezza della mano anziché alle predette condizioni fisiche. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il notaio ha il dovere di accertare la capacità del testatore per la sussistenza della quale non è sufficiente che questi si limiti a segni del capo o movimenti corporei, nella specie liberamente interpretati da soggetto che gli stia accanto e del quale si ometta di attestarne la presenza, e che, d'altro canto, lo stato di salute mentale, ancorché dichiarato dal notaio rogante, può essere, anche in sede civile, ai fini della validità del testamento pubblico, contestato con ogni mezzo di prova, senza neanche bisogno di proporre querela di falso).