(massima n. 1)
Integra il reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p. (falsitą materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) - e non quello di cui all'art. 480 c.p. che ricorre soltanto nel caso in cui l'attestata veridicitą della sottoscrizione sia priva della menzione di attivitą dal notaio compiute o percepite personalmente - il notaio che attesti falsamente di avere presenziato - nel proprio studio - alla firma apposta in calce ad un contratto di compravendita di un automobile e, quindi, alla personale identificazione della stessa.