(massima n. 1)
In tema di falso ideologico, non integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 479 c.p. la condotta del direttore dei lavori che falsifichi, in concorso con il geometra dell'Ufficio tecnico comunale, i verbali di sopralluogo necessari per il conseguimento dell'autorizzazione di agibilitą o abitabilitą dell'immobile, attestandone falsamente la conformitą alle previsioni progettuali, qualora egli sia stato incaricato, in qualitą di professionista privato, di presiedere allo svolgimento delle opere, al fine dei necessari controlli sulla loro esecuzione a carico dell'appaltatore, in quanto la qualifica di pubblico ufficiale compete solo al direttore dei lavori di un'opera pubblica che, per conto di una pubblica committenza, attesti l'effettiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa ai capitolati.