(massima n. 1)
Integra il reato di cui agli articoli 48 e 479 c.p. (falso ideologico in atto pubblico), la falsa attestazione dei requisiti necessari, e, in particolare, di recapiti e referenti in Italia, al fine di ottenere permessi di soggiorno provvisori per fini umanitari, indicazioni queste richieste dall'Autoritā amministrativa, in forza dell'art. 1, comma quinto, del D.L. n. 416 del 1989, convertito in legge n. 39 del 1990, vigente all'epoca dei fatti, con la conseguenza che l'attestazione viene assunta dal pubblico ufficiale a presupposto di fatto dell'atto pubblico, del quale l'atto č destinato a provare la veritā.