(massima n. 1)
Integra gli estremi del reato di falso ideologico per induzione in atto pubblico (art. 48 e 479 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di direttore dei lavori, appaltati dal comune, attesta, nei primi stati di avanzamento, erroneamente — per induzione del privato (nella specie imprenditore) e del geometra dello stesso Comune, in qualità di assistente di cantiere — l'avvenuta esecuzione di opere in realtà mai realizzate, considerato che, in tal caso, il predetto direttore dei lavori, basandosi sulle misurazioni e sui rilievi dell'assistente di cantiere, ha rappresentato una situazione di fatto più ampia di quella riportata in tali documenti, attestando l'effettiva corrispondenza al contratto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice, sicché la falsa dichiarazione del mentitore è solo uno degli elementi che determina la falsa attestazione del soggetto ingannato.