(massima n. 1)
In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di assoluzione di un sanitario, che non aveva annotato nella cartella clinica del paziente alcuni eventi significativi, in quanto il suo comportamento complessivo non lasciava trasparire alcuna volontà omissiva, atteso che alcuni esami erano stati richiesti per via telematica e il loro esito era stato trascritto dagli infermieri nel loro diario).