(massima n. 1)
L'atto previsto negli artt. 477 e 479 c.p. è pubblico allorché è caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché, in via congiuntiva o anche solo alternativa, dalla documentazione di un'attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige o da lui percepiti. Ne consegue che è atto rispondente ai requisiti prescritti nelle suindicate norme una «lettera» indirizzata ad un privato e sottoscritta dal responsabile interinale di un ufficio della pubblica amministrazione che contenga la proposta di modificare alcune clausole contrattuale, che siano state inserite in un contratto tra un privato e la stessa pubblica amministrazione e che per le sue caratteristiche, soggettive e contenutistiche, rientra tra i contratti ad evidenza pubblica.