Cassazione penaleSez. Vsentenza n. 4520del 13 aprile 1988
(1 massima)
(massima n. 1)
Il delitto di falsitą documentale viene meno soltanto quando l'atto, indipendentemente dal falso, sia giuridicamente inesistente, poiché se č nullo o annullabile č oggetto di tutela penale fino alla dichiarazione di nullitą.