(massima n. 1)
Anche un semplice visto espresso con una firma può assumere di per sé la veste di atto: la mera firma, allorché risulti destinata ab initio alla prova di determinate attività di controllo demandate ad un pubblico dipendente nell'esercizio dei suoi compiti, costituisce atto autonomo e completo quantunque manchi la materialità di una dichiarazione scritta dall'autore della firma stessa; alla dichiarazione supplisce l'esistenza di una connessione che intercorre con l'attività dovuta del pubblico dipendente ed il significato che al visto è convenzionalmente e per logica necessità attribuito. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza di falso ideologico in atto pubblico, accertata la finalizzazione del visto alla successiva emissione di mandati di pagamento, la S.C. ha osservato che non assume alcuna rilevanza che la stampigliatura, che esplicitava l'attività di verifica attestata con il visto, fosse apposta prima o dopo l'apposizione della firma).