(massima n. 1)
Ai fini del delitto di cui all'art. 479 c.p., è atto pubblico ogni documento redatto dal P.U. per uno scopo inerente alla sua funzione, purché dotato, nel suo intrinseco contenuto, della capacità rappresentativa dell'attività svolta o percepita. Non rileva che il documento contenente la falsa attestazione non sia previsto da un'espressa norma che ne indichi i requisiti di forma, né che esso debba essere riprodotto in atti diversi e successivi. (Nella fattispecie sono stati ritenuti atti pubblici i processi verbali nei quali erano documentate, per ciascuna seduta, le molteplici attività svolte da una commissione di concorso, pur se riprodotti successivamente in un apposito registro, integralmente o per estratto).