(massima n. 1)
Ai reati di falso sono estranee le nozioni di danno e di profitto, bastando al perfezionarsi del reato il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare alla fede pubblica, che č l'unico bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Pertanto a nulla rileva ai fini della sussistenza del reato che la immutatio veri sia stata commessa non solo senza l'animus nocendi vel decipiendi ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente. (Fattispecie in tema di falso ideologico realizzato in una relazione di perizia da parte del responsabile di un ufficio tecnico comunale).