(massima n. 1)
È qualificabile come atto pubblico, ai fini penalistici, il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero dalla competente autorità italiana. Ne consegue che risponde di falso ideologico in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p., il privato che, mediante false dichiarazioni di disponibilità ad assumere come dipendenti cittadini stranieri extracomunitari, faccia sì che i competenti organi della pubblica amministrazione, in tal modo tratti in inganno circa la sussistenza della condizione prevista dalla legge, costituita dall'esistenza di valide prospettive di lavoro, rilascino indebitamente il permesso in questione.