(massima n. 1)
In tema di falso ideologico, quando al pubblico ufficiale che deve redigere l'atto è richiesta dalla norma extrapenale l'affermazione di un risultato, e cioè una manifestazione di giudizio secondo parametri prestabiliti, oggetto dell'attestazione non è il risultato, ma la rispondenza dell'accertamento ad un protocollo o ad una prassi riconosciuta. Pertanto, l'attestazione, contraria al vero, che tale risultato è conseguito sulla base di elementi rispondenti a protocollo o a prassi consolidata, ed in quanto tali adeguati all'applicazione del parametro, integra gli estremi del reato di falso in atto pubblico previsto dall'art. 479 c.p.; se, invece, pur essendo gli elementi valutati rispondenti alla prassi, la diagnosi-prognosi è pervenuta ad un risultato in sé inattendibile, ciò non è indice sufficiente di falsità, pur essendo la divergenza del giudizio espresso da ordinarie aspettative sintomo di falso ideologico, da integrare però con altri indizi concordanti ai fini dell'affermazione di responsabilità. (Fattispecie di annullamento con rinvio in relazione a falsa attestazione del grado di invalidità di un soggetto ed alla sua riconducibilità all'art. 479; la Corte ha chiarito, tra l'altro, che l'attestazione è contraria al vero ad es. nel caso di attestazione compiuta sulla base di radiografia non leggibile, oppure relativa ad altra persona, o non recente o che attesti una menomazione diversa da quella in contestazione).