(massima n. 1)
Agli effetti della tutela penale, il cartellino, i fogli di presenza o le schede magnetiche concernenti l'attivitą lavorativa di un dipendente di un ente pubblico costituiscono «atti pubblici» in senso lato a norma degli articoli 476 e 479 c.p. in quanto posti in essere da soggetti muniti di poteri certificatori e destinati a produrre effetti per la P.A. Ne consegue che ogni falsa attestazione o alterazione di tali atti rende configurabili i delitti previsti dai citati articoli 476 e 479 c.p.