(massima n. 1)
Posto che la relazione di servizio di un agente di polizia giudiziaria è atto pubblico per il quale si configura, in caso di falsità ideologica, il reato di cui all'art. 479 c.p., deve escludersi che la rilevanza penale del fatto possa venir meno in applicazione del principio nemo tenetur se detegere posto che la finalità dell'atto pubblico, da individuarsi nella veridicità erga omnes di quanto attestato dal pubblico ufficiale, non può essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la utilizzabilità di una relazione di servizio in cui l'agente aveva ricostruito, in modo difforme dal vero, circostanze di un incidente mortale che in seguito gli era stato addebitato, assieme alla falsità ideologica, a titolo di omicidio volontario).