(massima n. 2)
In tema di falsità in atti, l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968 n. 15 (attuata in via generale, da ultimo, dall'art. 77 del D.L.vo 28 dicembre 2000 n. 445), in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta l'inutilità del falso eventualmente compiuto mediante l'autenticazione, in quanto quest'ultima, ancorché non più richiesta, può potenziare l'efficacia probatoria di cui l'atto è dotato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che aveva ravvisato la sussistenza del reato di cui all'art. 479 c.p. in relazione alla falsa attestazione della presenza davanti al notaio del richiedente, in sede di autentica della sottoscrizione e della fotografia apposte sulla domanda di rinnovo del passaporto).