(massima n. 2)
Integra il reato di falsità materiale, assorbente quello di falsità ideologica, la formazione di un verbale attestante l'espletamento di una riunione non svolta. (Fattispecie relativa alla condotta del funzionario amministrativo di un Istituto scolastico consistita nel concorrere a formare un verbale in cui era stata fatta apparire come tenuta una riunione della giunta esecutiva dell'Istituto medesimo. La Corte ha osservato che l'operatività dell'art. 479 c.p., nella specie della «attestazione falsa di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità», presuppone la necessità della formazione grafica del documento e cioè che si sia effettivamente svolta la attività dell'organo della P.A. da attestare a verbale).