(massima n. 2)
In tema di falso ideologico in atto pubblico, con riferimento alle diagnosi ed alle valutazioni compiute dal medico, va ritenuto che anche tali giudizi di valore, al pari degli enunciati in fatto, possono essere non veritieri. Sicché, nell'ambito di contesti che implichino l'accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono non solo configurarsi come errate, ma possono rientrare altresì nella categoria della falsità ideologica allorché il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati in modo da rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione. Ne consegue che è ideologicamente falsa la valutazione che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondata su premesse contenenti false attestazioni (Fattispecie in tema di misurazione della vista compiuta da medico ospedaliero nell'esercizio delle sue funzioni, con successivo rilascio di certificato medico attestante, contrariamente al vero, che il paziente visitato aveva un « visus» naturale di 10 su 10, certificato poi utilizzato per ottenere l'attestato di idoneità necessario all'assunzione quale vigile urbano).