(massima n. 1)
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta di coloro che, in qualità rispettivamente di Presidente e di membro della Commissione speciale di cui all'art. 14 della L. n. 219 del 1981 — che assorbe le competenze della Commissione edilizia e che è preordinata alla determinazione e all'assegnazione, tramite il Sindaco, dei contributi previsti dalla suddetta legge per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari colpite dall'evento sismico — autorizzino varianti in corso d'opera, attestando la presenza di presupposti la cui inesistenza emerga dai grafici progettuali presentati con la domanda, contrastanti con la normativa urbanistica e la autorizzazione stessa.