(massima n. 1)
Il reato di falsitą materiale in atti pubblici concorre con quello di contraffazione delle impronte di una P.A. in ragione del diverso bene giuridico tutelato dalle due fattispecie, che, per la prima, deve essere individuato nella fede pubblica documentale e, per la seconda, nella fiducia attribuita ai mezzi simbolici di autenticazione pubblica. (Fattispecie relativa alla contraffazione di una carta d'identitą e delle impronte dell'ente che apparentemente aveva rilasciato il documento ).