(massima n. 1)
La registrazione in un passaporto da parte del pubblico ufficiale addetto alla frontiera, della data dell'ingresso del titolare in uno Stato, non è espressione di autorizzazione (diversamente dal passaporto rilasciato al cittadino, che viene così autorizzato all'espatrio), ma integra un atto rivolto a documentare ciò che il pubblico ufficiale, addetto alla frontiera dello Stato, constata personalmente in ordine all'ingresso dello straniero titolare del passaporto. Pertanto, l'alterazione da parte del privato della suddetta data costituisce il delitto di falso materiale in atto pubblico (artt. 476 e 482 c.p.) e non quello di falso materiale in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.p.).