(massima n. 1)
Le opere universitarie, anche presso universitą statali, hanno natura di enti pubblici, perché costituite al fine pubblico di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti; ne consegue che il buono mensa, che attribuisce allo studente il diritto di ricevere il pasto e pone, al tempo stesso, a carico dell'ente l'obbligo di somministrarlo, ha la natura di atto pubblico, in quanto ha efficacia costitutiva di un diritto e di un obbligo per soggetti determinati. Pertanto, la falsificazione dei buoni mensa rilasciati dalle opere universitarie integra gli estremi del reato di falso in atto pubblico, previsto dall'art. 476 c.p.