(massima n. 1)
Deve considerarsi atto pubblico il Registro ospedaliero degli interventi operatori per la sua idoneitą a documentare fatti inerenti all'attivitą dell'ufficio pubblico cui gli autori sono addetti; l'eventuale alterazione dello stesso con aggiunta di nomi o di altri dati costituisce pertanto falsitą materiale ai sensi dell'art. 476 c.p.