(massima n. 1)
Integra il reato di falsitā materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p. ) la condotta del medico ospedaliero che altera, mediante cancellazione con correttore e riscrittura, la cartella clinica in alcune parti formate ad opera di soggetti diversi, considerato che detta cartella acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilitā del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata e che le modifiche o aggiunte in un atto pubblico, dopo che č stato definitivamente formato, integrano un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la veritā effettuale, salvo che esse si risolvano in mere correzioni di errori materiali.