(massima n. 1)
Allorquando atti che sono intrinsecamente certificativi, diventano necessari e propedeutici alla manifestazione di volontą dell'organo pubblico e vengono falsificati per deviare la volontą pubblica o per rendere pił difficile l'accertamento della situazione di fatto, presupposto di una certa decisione, la falsificazione di essi costituisce condotta punibile ai sensi dell'art. 476, non dell'art. 477 c.p. (Fattispecie di falsitą materiale avente ad oggetto le annotazioni contenute nelle schede predisposte per l'inquadramento nella qualifica funzionale dell'ufficio del personale di un comune).