(massima n. 1)
Allorquando atti che sono intrinsecamente certificativi, diventano necessari e propedeutici alla manifestazione di volontà dell'organo pubblico e vengono falsificati per deviare la volontà pubblica o per rendere più difficile l'accertamento della situazione di fatto, presupposto di una certa decisione, la falsificazione di essi costituisce condotta punibile ai sensi dell'art. 476, non dell'art. 477 c.p. (Fattispecie di falsità materiale avente ad oggetto le annotazioni contenute nelle schede predisposte per l'inquadramento nella qualifica funzionale dell'ufficio del personale di un comune).