(massima n. 2)
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, ai sensi dell'art. 479 c.p. (e non quello in certificato amministrativo di cui all'art. 480 c.p.), la condotta del funzionario sanitario regionale che, nell'esercizio delle sue funzioni preordinate a controllare la regolaritā tecnico-sanitaria delle richieste di rimborso presentate dalle cliniche convenzionate, ne attesti falsamente la regolaritā, in quanto il visto di regolaritā apposto su dette richieste č atto pubblico e non certificato amministrativo, considerato che esso non riproduce attestazioni giā documentate ma attesta il risultato di un accertamento effettuato dal detto funzionario, che, pertanto riveste una propria autonoma efficacia giuridica, cui consegue la liquidazione del compenso al richiedente.